STATUTO Dell’ASSOCIAZIONE METASUD
Orizzonti di turismo e cultura
Titolo I Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Scopi
Art. 1 E' costituita una Associazione denominata
METASUD Orizzonti di turismo e cultura
Art. 2 L’Associazione ha sede legale in Soverato Viale A. Moro, 7 e può utilizzare come sedi operative di volta in volta le sedi dei suoi associati.
L’Associazione potrà eventualmente aprire sedi e filiali anche provvisorie ovunque in Italia e all'estero
Art. 3 La durata dell’Associazione è fissata in anni 99 dalla sua costituzione. Essa potrà essere prorogata su deliberazione dell'Assemblea degli associati con il voto favorevole della maggioranza.
Art. 4 L’Associazione ha per oggetto: 1) La promozione, in ogni forma, dello sviluppo (culturale sociale ambientale e turistico) del territorio dove gli associati operano. E quindi: a) attività indirizzate alla produzione e diffusione di prodotti turistici e culturali e alla identificazione, classificazione e promozione di beni culturali; b) attività indirizzate alla produzione e diffusione di servizi per migliorare la qualità della vita con specifico riferimento alla identificazione, cura, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale; c) attività indirizzate al miglioramento qualitativo e quantitativo della offerta turistica; d) attività di produzione promozione e gestione di eventi culturali e di spettacolo; e) attività editoriali di ogni genere e soprattutto indirizzate ai settori culturale e turistico; 2) Lo sviluppo integrato dei settori turistico e culturale in riferimento alla realizzazione delle potenzialità. E quindi: a) acquisizione, produzione e diffusione di cultura di settore, progetti e metodologie b) consulenza e servizi per l’utilizzo ottimale delle risorse finanziarie previste dalle leggi e provvedimenti locali, regionali, statali e europei come agevolazioni a progetti e produzioni; c) realizzazione di studi di mercato ed elaborazione di strategie di competizione anche in relazione ai prodotti tipici 3) La realizzazione di attività di promozione turistica del territorio. E quindi; a) l’organizzazione e diffusione di pacchetti promozionali in forma associata; b) l’organizzazione e promozione di eventi di spettacolo, sportivi e culturali; c) la collaborazione nella progettazione e gestione dei servizi al fine di migliorarne l'efficacia e la fruibilità; d) La collaborazione allo sviluppo economico e sociale delle città e dei comprensori e quindi la partecipazione ad altri organismi che perseguono tale scopo.
Art. 5. L’Associazione può compiere ogni atto indirizzato al raggiungimento degli obiettivi sociali e quindi ogni tipo di atto e transazione in riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 6 L’Associazione non ha scopo di lucro; eventuali utili saranno indirizzati al raggiungimento degli scopi sociali, mentre eventuali perdite per le attività svolte saranno ripartite tra i soci.
Art. 7 L’Associazione non è tenuta a redigere e presentare rendiconti. L'organo Direttivo terrà comunque al corrente gli associati delle spese sostenute e di quote integrative necessarie.
Art. 8 L’Associazione può fornire agli associati e anche ai non associati consulenze e servizi di varia natura ad un prezzo che deve obbligatoriamente comprendere ogni costo sostenuto per la produzione dello stesso, inoltre l’Associazione può organizzare attività di spettacolo finanziate totalmente o parzialmente attraverso il pagamento di biglietto. L’attività contabile relativa a queste attività sarà quella prevista dalla legge (emissione e registrazione di fatture, registrazione incassi etc). L’organo direttivo annualmente redigerà un rendiconto a parte di queste attività.
Titolo II I soci
Art. 9 Soci fondatori. Sono soci fondatori i cinque soci che sottoscrivono lo statuto e l’atto costitutivo. La qualità di socio fondatore può essere acquisita. I soci fondatori possono nominare altri soci fondatori purché la decisione avvenga con una maggioranza di 4/5.
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci persone fisiche e giuridiche (persone, aziende, associazioni, comuni, comunità montane etc)
Art. 10 Per diventare socio occorre presentare domanda all’organo direttivo specificando: - nome / denominazione sociale - residenza / sede - tipo di attività svolta - iscrizione alla CCIAA (per le aziende) - nome cognome residenza / del legale rappresentante (per le persone giuridiche)
Sull'accoglimento della domanda decide inderogabilmente il Consiglio Direttivo.
Per i comuni, le comunità montane e gli altri enti occorre seguire la procedura prevista per legge o nei rispettivi statuti.
Art. 11 Il socio che modificasse in tutto o in parte i dati relativi alla domanda d'iscrizione come nel precedente art. dovrà ripresentare domanda di ammissione.
Art. 12 Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non si trovi in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali e comunque ogni socio può recedere in qualsiasi momento previa segnalazione a mezzo raccomandata. Il Consiglio Direttivo prende atto del recesso e constata i motivi che lo legittimano dando nel contempo comunicazione all'Assemblea. Il recesso diventa esecutivo per l’anno successivo alla comunicazione.
Art. 13 Oltre ai casi previsti dalla legge può essere escluso il socio che: - non è più in grado di concorrere al conseguimento degli scopi sociali - ha perduto i requisiti essenziali richiesti per la sua ammissione - danneggia materialmente o moralmente l’associazoine - non osserva le disposizioni statutarie e le deliberazioni regolarmente adottate - che si rende moroso nel versamento dei contributi a qualunque titolo dovuti all’associazione - che svolge attività contrastante con gli scopi associativi
Art. 14 Nel caso di decesso di uno dei soci il rapporto associativo potrà continuare con gli eredi o legatari purché essi abbiano i requisiti richiesti per l'ammissione e vi acconsentano esplicitamente.
Art. 15 Il socio receduto, escluso o che comunque cessa per qualsiasi motivo il suo rapporto non ha diritto a rimborsi di nessuna natura e a nessun titolo.
Titolo III Patrimonio dell’Associazione
Art 16 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
1) quote diverse versate dai soci al momento della loro ammissione in riferimento alla natura del socio. Come segue: Comuni, Comunità montane ed altri enti locali euro 200,00 Associazioni culturali o comunque senza scopo di lucro euro 100,00 Aziende euro 100,00 Persone fisiche euro 20,00
I soci verseranno una quota annua determinata in base al programma da attuare e alle risorse che l’Associazione è in grado di attivare.
L’Associazione può attivare progetti che prevedono in tutto o in parte la copertura da parte di enti locali nazionali e sovranazionali secondo le disposizioni vigenti.
Titolo IV Organismi dell’Associazone
Art. 17 Sono organi dell’Associazione: - il Presidente - il Consiglio Direttivo - l'Assemblea
Art 18 Il Presidente è scelto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, tra i soci fondatori. Rimane in carica n. 5 anni ed è rieleggibile.
Il Presidente: - convoca l'Assemblea - convoca il Consiglio Direttivo - rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio; - assume eventuale personale determinandone i compensi e le mansioni; - provvede alla ordinaria amministrazione e alla gestione del patrimonio e di ogni altra risorsa a disposizione dell’associazione - assolve le funzioni e i compiti di gestione compresa la firma di ogni tipo di atto
Art. 19 Il Consiglio Direttivo è formato da N. 7 soci eletti dall'Assemblea di cui 5 tra i soci fondatori e dura in carica 5 anni. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o da due terzi dei membri del comitato.
Spetta al Consiglio Direttivo ammettere nuovi soci ed esercitare i poteri di straordinaria amministrazione in riferimento al mandato dell'Assemblea e su proposta del Presidente. E quindi a titolo di esempio: - predisporre progetti per il raggiungimento degli scopi sociali anche in collaborazione con altri soggetti; - predisporre ogni anno il programma di attività da sottoporre all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale anche tra i non soci. Al Direttore Generale potranno essere delegate le funzioni ed i compiti di gestione compresa la firma di ogni tipo di atto.
Art. 20 L'Assemblea è composta dai soci in regola col pagamento delle quote sociali. Viene convocata dal Presidente in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria ogni volta lo richiedano il Presidente, il Consiglio Direttivo e almeno un quinto dei soci. Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto regolare verbale di cui tutti i soci possono prendere conoscenza.
L'Assemblea: - elegge il Consiglio Direttivo; - approva il programma annuale di attività; - delibera su eventuali modifiche statutarie;
Art 21 L’Associazione si scioglie per decorrenza dei termini o per le cause previste dalla legge con le modalità di liquidazione che la legge prevede.
Norma transitoria.
Alla costituzione dell’Associazione soci fondatori sono: Luna Loiero, Lara Loiero, Raffaella Maria Cosentino, Cosimo Alampi, Mimmo Loiero.
Il Consiglio Direttivo è formato dagli stessi soci fondatori e può essere integrato successivamente con due soci ordinari eletti dall’assemblea.
Presidente per cinque anni viene nominata Luna Loiero.